Anche per i diritti previdenziali il cedolino vale
come permesso di soggiorno Con il
recente messaggio Inps n. 27641 del 16 ottobre 2006, è stato
precisato che vale anche ai fini previdenziali il principio secondo cui
il mancato rispetto del termine di 20 giorni
necessario all'Amministrazione per la conclusione del procedimento di
rinnovo del permesso di soggiorno non incide sulla piena
legittimità del soggiorno stesso e sul godimento dei diritti
ad esso connessi. A seguito della menzionata
precisazione dell'Inps, qualora un cittadino straniero in attesa del
rinnovo del permesso di soggiorno instauri un nuovo rapporto con un
altro datore di lavoro, per l'iscrizione assicurativa
è sufficiente la presentazione da parte del lavoratore
straniero del cedolino attestante l'avvenuta richiesta di rinnovo del
permesso di soggiorno.
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