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Anche per i diritti prevedenziali il cedolino vale come permesso di soggiorno
 
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Anche per i diritti previdenziali il cedolino vale come permesso di soggiorno

 

Con il recente messaggio Inps n. 27641 del 16 ottobre 2006, è stato precisato che vale anche ai fini previdenziali il principio secondo cui il mancato rispetto del termine di 20 giorni necessario all'Amministrazione per la conclusione del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno non incide sulla piena legittimità del soggiorno stesso e sul godimento dei diritti ad esso connessi. A seguito della menzionata precisazione dell'Inps, qualora un cittadino straniero in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno instauri un nuovo rapporto con un altro datore di lavoro, per l'iscrizione assicurativa è sufficiente la presentazione da parte del lavoratore straniero del cedolino attestante l'avvenuta richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno.