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Sportello per l'immigrazione  
Leggi e norme 2006-2007
sportello unico per l'immigrazione



Sportello unico per l'immigrazione


Attivo presso ogni Prefettura per il disbrigo delle pratiche di prima assunzione dei lavoratori stranieri e di ricongiungimento familiare

      • di prima assunzione dei lavoratori stranieri (vedi i moduli scaricabili)
      • di ricongiungimento familiare (vedi i moduli scaricabili)

Lo sportello è stato istituito in base all'art. 18 della legge Bossi-Fini (che modifica l'articolo 22 della Turco-Napolitano)


Per assumere lavoratori non comunitari residenti all’estero

si deve  presentare domanda allo Sportello unico della  provincia di residenza o di quella in cui ha sede legale l’impresa o di quella dove avrà luogo la prestazione lavorativa, nell’ambito delle quote previste dall’apposito “decreto-flussi” che stabilisce il numero massimo di cittadini stranieri non comunitari ammessi annualmente a lavorare nel territorio nazionale.

Se già si conosce il lavoratore da assumere, si deve presentare allo Sportello Unico per l’immigrazione:

  • richiesta nominativa di nullaosta al lavoro
  • documentazione che certifichi una idonea sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero, secondo le regole previste dalle leggi di ciascuna Regione
  • proposta di contratto di soggiorno contenente, oltre agli elementi essenziali dell’accordo, l’impegno al pagamento del viaggio di ritorno del cittadino straniero nel Paese di provenienza
  • dichiarazione di impegno a comunicare allo Sportello Unico le variazioni concernenti il rapporto di lavoro (cessazione del rapporto, cambio sede, ecc.)

Lo Sportello unico

      • acquisisce il parere del Questore circa la sussistenza, nei confronti del lavoratore straniero o del datore di lavoro, di motivi ostativi al rilascio del nulla osta
      • acquisisce il parere della Direzione provinciale del lavoro circa la sussistenza o meno dei requisiti minimi contrattuali e della capienza reddituale del datore.

In caso di parere negativo da parte di almeno uno degli Uffici, lo Sportello  rigetta l’istanza.

In caso di parere favorevole, convoca il datore di lavoro per la consegna del nulla osta e per la firma del contratto trasmette per via telematica la documentazione agli uffici consolari

Una volta presentatosi il lavoratore, lo Sportello:

      • verifica il visto rilasciato dall’autorità consolare e i dati anagrafici del lavoratore
      • consegna il certificato di attribuzione del codice fiscale
      • provvede a far sottoscrivere al lavoratore straniero il contratto di soggiorno
      • consegna il modulo di richiesta di permesso di soggiorno e ne inoltra i dati alla Questura competente

In caso di ricongiungimento familiare

puoi consegnare o inviare allo Sportello unico competente apposito modello di richiesta di nulla osta, unitamente alla copia del tuo passaporto, del titolo di soggiorno nonchè documentazione relativa alla disponibilità di alloggio idoneo e al reddito minimo necessario. 

Il familiare di cui chiedi il ricongiungimento dovrà invece presentare all’Autorità consolare italiana con sede nel Paese dove vive, la documentazione comprovante il rapporto di parentela, la minore età o lo stato di salute.

Lo Sportello Unico rilascia ricevuta della domanda e della documentazione presentata.
Verificata la sussistenza dei suddetti requisiti, entro 90 giorni dalla ricezione dell’istanza, lo Sportello Unico ti rilascia il nullaosta, ovvero il provvedimento di diniego, dandone comunicazione all’autorità consolare.
Trascorsi 90 giorni dalla richiesta del nulla osta, il familiare che si vuole ricongiungere  dovrà esibire copia della ricevuta della domanda, con relativa documentazione, presentata dal proprio congiunto presso lo Sportello Unico, e solo allora  otterrà il visto di ingresso.  
Entro 8 giorni dall’ingresso in Italia il tuo familiare, munitosi di apposito Kit disponibile presso gli Uffici Postali, si deve recare presso lo Sportello che ha rilasciato il nullaosta, altrimenti è considerato irregolarmente presente sul territorio nazionale

Il permesso di soggiorno per motivi familiari gli consentirà di svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma, di iscriversi a corsi scolastici, di accedere al servizio sanitario nazionale.