La
presenza sul territorio dello Stato italiano è consentita
allo straniero che sia in regola con le disposizioni relative
all'ingresso e al soggiorno.
Lo straniero
sottrattosi ai controlli di frontiera, irregolare o rimasto in Italia
senza averne il diritto, è considerato clandestino e deve
essere respinto o espulso. Quando non è possibile eseguire
immediatamente l'allontanamento dall'Italia, la persona può
essere trattenuta in un Centro di permanenza temporanea e assistenza.
Il Centro, vigilato dalle forze di polizia per impedire ogni
allontanamento non autorizzato, è sotto la
responsabilità della Prefettura – Ufficio
Territoriale per il Governo ed è gestito dalla Croce Rossa
Italiana.
La permanenza in tale Centro è
disposta dal Questore che, entro 48 ore
dalla notifica dell'atto di espulsione, deve trasmettere il
provvedimento al giudice di pace per la convalida.
Il
giudice, sentito l'interessato, e con la partecipazione del difensore,
adotta il provvedimento nelle 48 ore
successive con decreto motivato. In caso di convalida lo straniero
può essere trattenuto per un periodo complessivo massimo di 60
giorni; in caso di mancata convalida lo straniero deve
lasciare il Centro.
Contro l'espulsione
è possibile, entro 60 giorni
dalla notifica, impugnare il provvedimento davanti al giudice di pace.
Il ricorso può essere sottoscritto personalmente ed essere
presentato anche tramite la rappresentanza consolare italiana del Paese
di appartenenza dello straniero.
In sede di ricorso
lo straniero può avvalersi dell'assistenza di un avvocato o
usufruire di assistenza legale gratuita qualora sia sprovvisto di un
difensore di fiducia.