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Leggi e norme 2006-2007
maternita

La maternita


Alle immigrate madri o in stato di gravidanza, se sono lavoratrici dipendenti con regolare rapporto
di lavoro, sono riconosciuti tutti i diritti previsti dalle leggi 1204/1971 Tutela delle lavoratrici
madri e 53/2000 Disposizioni per il sostegno della maternità, della paternità, per il diritto alla
cura, alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città .
Se lavoratrici autonome, hanno diritto a quanto previsto dalla legge 546/1987.
Se collaboratrici domestiche, hanno diritto solo al congedo di maternità ( 5 mesi di astensione
obbligatoria ).
Non possono essere licenziate fino al 3°mese dopo il parto e hanno diritto all assegno di maternità
solo se hanno versato 6 mesi di contributi settimanali nell anno precedente o un anno di contributi
nel biennio antecedente l inizio del periodo di astensione obbligatoria.
Se non lavorano hanno diritto all assegno di maternità solo se sono in possesso della carta di
soggiorno.
L assegno di maternità và richiesto presso il Comune di residenza.
Le immigrate irregolari in stato di gravidanza non possono essere espulse e hanno diritto
gratuitamente alle cure ambulatoriali e ospedaliere durante la gravidanza e il parto presso una
struttura del servizio sanitario nazionale e potranno avere un permesso di soggiorno fino al sesto
mese di vita del bambino per cure mediche.