Alle immigrate madri o in stato di
gravidanza, se sono lavoratrici dipendenti con regolare rapporto
di lavoro, sono riconosciuti tutti i
diritti previsti dalle leggi 1204/1971 Tutela delle lavoratrici
madri e 53/2000 Disposizioni per il
sostegno della maternità, della paternità, per il
diritto alla
cura, alla
formazione e per il coordinamento dei tempi delle città .
Se lavoratrici autonome, hanno diritto a
quanto previsto dalla legge 546/1987.
Se
collaboratrici domestiche, hanno diritto solo al congedo di
maternità ( 5 mesi di astensione
obbligatoria ).
Non possono essere licenziate fino al
3°mese dopo il parto e hanno diritto all assegno di
maternità
solo
se hanno versato 6 mesi di contributi settimanali nell anno precedente
o un anno di contributi
nel
biennio antecedente l inizio del periodo di astensione obbligatoria.
Se non lavorano hanno diritto all
assegno di maternità solo se sono in possesso della carta di
soggiorno.
L assegno di maternità và
richiesto presso il Comune di residenza.
Le immigrate irregolari in stato di gravidanza
non possono essere espulse e hanno diritto
gratuitamente alle cure ambulatoriali e
ospedaliere durante la gravidanza e il parto presso una
struttura del servizio sanitario nazionale e
potranno avere un permesso di soggiorno fino al sesto
mese di vita del bambino per cure mediche.