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Leggi e norme 2006-2007

Cittadinanza italiana a cittadini stranieri


Concessione della cittadinanza italiana a cittadini stranieri residenti in Italia

I cittadini stranieri  residenti in Italia possono chiedere di ottenere, ai sensi dell’art. 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91,   la  cittadinanza italiana che verrà concessa loro con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’Interno.

Chi può fare la richiesta:

A) Lo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno 3 anni;
B) Lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno 5 anni successivamente all’adozione;
C) Lo straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano;
D) Il cittadino di uno Stato membro della Comunità Europea se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio italiano;
E) L’apolide e il rifugiato politico che risiede legalmente da almeno 5 anni nel territorio italiano;
F) Lo straniero che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano.

Cosa fare:

La domanda di cittadinanza, da redigere secondo l’apposito modello B deve essere presentata alla Prefettura-UTG del luogo di residenza.
La domanda deve essere compilata in tre copie e sull’originale va applicata una marca da bollo da 14,62 euro.

Possono essere autocertificati, compilando i riquadri predisposti nello stesso modello di domanda, i seguenti documenti:

• residenza anagrafica,
• composizione del nucleo familiare,
• posizione giudiziaria dell’istante sul territorio italiano,
• reddito.

(scarica il modello): Modello B

NOTA BENE

- I cittadini comunitari possono autocertificare anche la loro posizione giudiziaria nel paese di origine. E’ incluso un apposito riquadro nello stesso modello di domanda.
- I rifugiati politici, in luogo della documentazione indicata ai punti precedenti, potranno produrre dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per quanto attiene alle esatte generalità ed alla posizione giudiziaria dell’istante nel paese di origine, nonché copia dell’attestato dal quale risulti il riconoscimento dello “status” di rifugiato politico.
- Lo straniero può dichiarare che un proprio ascendente è cittadino italiano per nascita con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da lui sottoscritta. E’ predisposto un apposito riquadro nello stesso modello di domanda.

Documentazione richiesta:

Alla domanda devono  essere allegati i seguenti documenti, (originale più due copie):

• estratto dell’atto di nascita completo di tutte le generalità (esclusa l’ipotesi di nascita in Italia), debitamente tradotto e legalizzato secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda.
• certificato penale del paese di origine, debitamente tradotto e legalizzato, secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda.

Se l’istruttoria sarà conclusa con esito favorevole il decreto di concessione della cittadinanza italiana sarà notificato  dalla Prefettura – UTG all’interessato il quale, entro 6 mesi dalla notifica, dovrà prestare giuramento presso il Comune di residenza ed acquisterà la cittadinanza italiana dal giorno successivo al giuramento.


Concessione della cittadinanza italiana a cittadini stranieri coniugati con italiani

Il cittadino straniero,  o apolide, coniugato con  un cittadino italiano può acquistare, ai sensi dell’art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, la cittadinanza italiana.

Chi può fare la richiesta:

Lo straniero coniugato con un cittadino/a italiano/a e residente legalmente in Italia da almeno sei mesi dalla data del matrimonio, ovvero, se residente all’estero,  dopo tre anni dalla data del matrimonio, purchè nei predetti periodi non siano intervenuti scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista separazione legale.

Cosa fare:

La domanda di cittadinanza, da redigere secondo l’apposito modello A, deve essere presentata al Ministro dell’Interno per il tramite del Prefetto del luogo di residenza.
La domanda deve essere compilata in tre copie e sull’originale va applicata una marca da bollo da 14,62 euro.
Lo straniero che risiede all’estero, può presentare domanda, dopo tre anni di matrimonio,  alla competente Autorità Consolare.

Possono essere autocertificati, compilando i riquadri predisposti nello stesso modello di domanda, i seguenti documenti:
• residenza anagrafica,
• composizione del nucleo familiare,
• posizione giudiziaria dell’istante,
• reddito

Possono essere sostituiti da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, predisposta nello stesso modello di domanda, che potrà essere sottoscritta dall’istante, i seguenti certificati:
• cittadinanza italiana del coniuge
• condizioni di validità del matrimonio 

(scarica il modello): Modello A

NOTA BENE

- I cittadini comunitari possono autocertificare  anche la loro posizione giudiziaria nel paese di origine. E’ incluso un apposito riquadro nello stesso modello di domanda.
- I rifugiati politici, in luogo della documentazione richiesta al punto successivo, potranno produrre dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per quanto attiene alle esatte generalità ed alla posizione giudiziaria dell’istante nel paese di origine, nonché copia dell’attestato dal quale risulti il riconoscimento dello “status” di rifugiato politico.

Documentazione richiesta:

Alla domanda devono  essere allegati i seguenti documenti, (originale più due copie):
• estratto dell’atto di nascita completo di tutte le generalità (esclusa l’ipotesi di nascita in Italia), debitamente tradotto e legalizzato secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda.
• certificato penale del paese di origine, debitamente tradotto e legalizzato, secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda
Se l’istruttoria sarà conclusa con esito favorevole il decreto di concessione della cittadinanza italiana sarà notificato all’interessato dalla Prefettura – UTG. Lo straniero, entro 6 mesi dalla notifica, dovrà prestare giuramento presso il Comune di residenza
ed acquisterà la cittadinanza italiana dal giorno successivo al giuramento