Concessione della cittadinanza italiana a
cittadini stranieri residenti in Italia I
cittadini stranieri residenti in Italia possono chiedere di
ottenere, ai sensi dell’art. 9 della legge 5 febbraio 1992,
n. 91, la cittadinanza italiana che
verrà concessa loro con decreto del Presidente della
Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro
dell’Interno. Chi
può fare la richiesta: A) Lo
straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea
retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che
è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i
casi, vi risiede legalmente da almeno 3 anni;
B) Lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede
legalmente nel territorio italiano da almeno 5 anni successivamente
all’adozione;
C) Lo straniero che ha prestato servizio, anche all’estero,
per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano;
D) Il cittadino di uno Stato membro della Comunità Europea
se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio italiano;
E) L’apolide e il rifugiato politico che risiede legalmente
da almeno 5 anni nel territorio italiano;
F) Lo straniero che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio
italiano. Cosa fare:
La
domanda di cittadinanza, da redigere secondo l’apposito
modello B deve essere presentata alla Prefettura-UTG del luogo di
residenza.
La domanda deve essere compilata in tre copie e
sull’originale va applicata una marca da bollo da 14,62 euro.
Possono
essere autocertificati, compilando i riquadri predisposti nello stesso
modello di domanda, i seguenti documenti:
• residenza anagrafica,
• composizione del nucleo familiare,
• posizione giudiziaria dell’istante sul
territorio italiano,
• reddito.
(scarica
il modello): Modello B NOTA BENE
- I
cittadini comunitari possono autocertificare anche la loro posizione
giudiziaria nel paese di origine. E’ incluso un apposito
riquadro nello stesso modello di domanda.
- I rifugiati politici, in luogo della documentazione indicata
ai punti precedenti, potranno produrre dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà per quanto attiene alle
esatte generalità ed alla posizione giudiziaria
dell’istante nel paese di origine, nonché copia
dell’attestato dal quale risulti il riconoscimento dello
“status” di rifugiato politico.
- Lo straniero può dichiarare che un proprio
ascendente è cittadino italiano per nascita con una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da lui
sottoscritta. E’ predisposto un apposito riquadro nello
stesso modello di domanda. Documentazione
richiesta: Alla
domanda devono essere allegati i seguenti documenti,
(originale più due copie):
• estratto dell’atto di nascita completo di
tutte le generalità (esclusa l’ipotesi di nascita
in Italia), debitamente tradotto e legalizzato secondo le indicazioni
contenute nel modello di domanda.
• certificato penale del paese di origine,
debitamente tradotto e legalizzato, secondo le indicazioni contenute
nel modello di domanda.
Se
l’istruttoria sarà conclusa con esito favorevole
il decreto di concessione della cittadinanza italiana sarà
notificato dalla Prefettura – UTG
all’interessato il quale, entro 6 mesi dalla notifica,
dovrà prestare giuramento presso il Comune di residenza ed
acquisterà la cittadinanza italiana dal giorno successivo al
giuramento.
Concessione della cittadinanza italiana a
cittadini stranieri coniugati con italiani Il
cittadino straniero, o apolide, coniugato con un
cittadino italiano può acquistare, ai sensi
dell’art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, la
cittadinanza italiana. Chi
può fare la richiesta: Lo
straniero coniugato con un cittadino/a italiano/a e residente
legalmente in Italia da almeno sei mesi dalla data del matrimonio,
ovvero, se residente all’estero, dopo tre anni
dalla data del matrimonio, purchè nei predetti periodi non
siano intervenuti scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio e non sussista separazione legale. Cosa fare:
La
domanda di cittadinanza, da redigere secondo l’apposito
modello A, deve essere presentata al Ministro dell’Interno
per il tramite del Prefetto del luogo di residenza.
La domanda deve essere compilata in tre copie e
sull’originale va applicata una marca da bollo da 14,62 euro.
Lo straniero che risiede all’estero, può
presentare domanda, dopo tre anni di matrimonio, alla
competente Autorità Consolare. Possono
essere autocertificati, compilando i
riquadri predisposti nello stesso modello di domanda, i seguenti
documenti:
• residenza anagrafica,
• composizione del nucleo familiare,
• posizione giudiziaria dell’istante,
• reddito Possono
essere sostituiti da una dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà, predisposta nello stesso
modello di domanda, che potrà essere sottoscritta
dall’istante, i seguenti certificati:
• cittadinanza italiana del coniuge
• condizioni di validità del
matrimonio (scarica
il modello): Modello A NOTA BENE
- I
cittadini comunitari possono autocertificare anche la loro
posizione giudiziaria nel paese di origine. E’ incluso un
apposito riquadro nello stesso modello di domanda.
- I rifugiati politici, in luogo della documentazione
richiesta al punto successivo, potranno produrre dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà per quanto
attiene alle esatte generalità ed alla posizione giudiziaria
dell’istante nel paese di origine, nonché copia
dell’attestato dal quale risulti il riconoscimento dello
“status” di rifugiato politico. Documentazione
richiesta: Alla
domanda devono essere allegati i seguenti documenti,
(originale più due copie):
• estratto dell’atto di nascita completo di
tutte le generalità (esclusa l’ipotesi di nascita
in Italia), debitamente tradotto e legalizzato secondo le indicazioni
contenute nel modello di domanda.
• certificato penale del paese di origine,
debitamente tradotto e legalizzato, secondo le indicazioni contenute
nel modello di domanda
Se l’istruttoria sarà conclusa con esito
favorevole il decreto di concessione della cittadinanza italiana
sarà notificato all’interessato dalla Prefettura
– UTG. Lo straniero, entro 6 mesi dalla notifica,
dovrà prestare giuramento presso il Comune di residenza
ed acquisterà la cittadinanza italiana dal giorno successivo
al giuramento
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