Attività di lavoro autonomo
Per lavoro autonomo si
intende un'attività industriale, professionale, artigianale
o commerciale, inclusa la costituzione di società di
capitali o di persone o l'assunzione di cariche societarie.
L’ambasciata
o il consolato italiano rilasciano il visto di ingresso per lavoro
autonomo con l'indicazione dell’attività che si
intende svolgere. Tale visto
deve essere rilasciato o negato entro 120 giorni dalla data di
presentazione della domanda e deve essere utilizzato entro 180 giorni
dalla data del rilascio. Entro 8
giorni dall'arrivo in Italia, è necessario fare richiesta
del permesso di soggiorno, presentando la seguente documentazione:
- domanda compilata e sottoscritta
dall'interessato;
- fotocopia di tutto il
passaporto o
documento
equivalente;
- risorse adeguate per
l’esercizio dell’attività che si intende
intraprendere in Italia;
- possesso
dell’eventuale iscrizione in albi e registri;
- attestazione
dell’autorità competente che non ci sono motivi
ostativi al rilascio di autorizzazioni o licenze per tale
attività;
- dimostrare di disporre di
idonea sistemazione abitativa;
- possesso di un
reddito annuo comunque superiore al livello minimo previsto dalla legge
per l’esenzione alla spesa sanitaria. In sostituzione del
reddito, anche di una garanzia da parte di enti o cittadini italiani o
stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.
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