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Decreto flussi 2007 per 80.000 lavoratori stagionali


  Attività di lavoro subordinato 


 Chiunque intenda instaurare in Italia un rapporto di lavoro con uno straniero residente all’estero, deve presentare,  allo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della propria          provincia, i seguenti documenti:

      • modulo di richiesta nominativa;
      • fotocopia del passaporto o documento equivalente;
      • copia del contratto di lavoro stipulato con lo straniero;
      • impegno nei confronti dello Stato al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore in caso di rimpatrio.

 Il lavoratore straniero deve essere già in possesso del visto rilasciato dal consolato italiano presso il suo Paese di  origine o di stabile residenza.

 La perdita del posto di lavoro non priva il lavoratore straniero e i suoi familiari del permesso di soggiorno.

 Infatti, sia in caso di licenziamento che di dimissioni volontarie, è possibile iscriversi nelle liste di collocamento per  il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, comunque non inferiore a un anno (tranne che per il  lavoro stagionale).

 

 Permesso di lavoro stagionale

 La documentazione richiesta e l’iter sono identici alla procedura per il lavoro subordinato. L’autorizzazione al  lavoro stagionale può avere una validità minima di 20 giorni e massima di 6 mesi.

 Per alcuni settori è possibile richiedere una validità di 9 mesi, anche nel caso di più lavori di breve periodo da  svolgere presso diversi datori di lavoro.

 Qualora se ne verifichino le condizioni, il lavoratore stagionale può convertire questo tipo di permesso in  uno per  lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato.

 Se lo straniero rispetta la scadenza del permesso di soggiorno rientrando nel proprio Paese di provenienza, ha  diritto di precedenza, per un successivo periodo lavorativo, rispetto ai suoi concittadini mai entrati in Italia per  motivi di lavoro.