Attività di lavoro
subordinato Chiunque
intenda instaurare in Italia un rapporto di lavoro con uno straniero
residente all’estero, deve presentare, allo
Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura -
Ufficio Territoriale del Governo della propria
provincia, i seguenti documenti:
- modulo di richiesta nominativa;
- fotocopia
del passaporto o
documento equivalente;
- copia del contratto di lavoro stipulato con lo
straniero;
- impegno nei confronti dello Stato al
pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore in caso
di rimpatrio.
Il
lavoratore straniero deve essere già in possesso del visto
rilasciato dal consolato italiano presso il suo Paese di
origine o di stabile residenza. La
perdita del posto di lavoro non priva il lavoratore straniero e i suoi
familiari del permesso di soggiorno. Infatti,
sia in caso di licenziamento che di dimissioni volontarie, è
possibile iscriversi nelle liste di collocamento per il
periodo di residua validità del permesso di soggiorno,
comunque non inferiore a un anno (tranne che per il lavoro
stagionale).
Permesso
di lavoro stagionale La
documentazione richiesta e l’iter sono identici alla
procedura per il lavoro subordinato. L’autorizzazione al
lavoro stagionale può avere una
validità minima di 20 giorni e massima di 6 mesi.
Per
alcuni settori è possibile richiedere una
validità di 9 mesi, anche nel caso di più lavori
di breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.
Qualora
se ne verifichino le condizioni, il lavoratore stagionale
può convertire questo tipo di permesso in uno per
lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato.
Se
lo straniero rispetta la scadenza del permesso di soggiorno rientrando
nel proprio Paese di provenienza, ha diritto di precedenza,
per un successivo periodo lavorativo, rispetto ai suoi concittadini mai
entrati in Italia per motivi di lavoro.
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