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Sportello per l'immigrazione
Leggi e norme 2006-2007
Lavoro e famiglia, le novità per rumeni e bulgari

Lavoro e famiglia, le novità per rumeni e bulgari

Per i cittadini rumeni e bulgari, diventati comunitari dal 1° gennaio 2007, non si applicano più applicazione le disposizioni sull'ingresso ed il soggiorno contenute del Testo Unico sull'immigrazione ma quelle in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea. Con la Circolare congiunta del Ministero dell'Interno e delle Solidarietà sociali n. 3 del 03 gennaio 2007 sono state disciplinate le procedure riguardanti il ricongiungimento familiare e l'accesso al lavoro subordinato per questi cittadini.

Famiglia
Per i cittadini indicati in oggetto, non é più necessario richiedere il nulla osta al ricongiungimento familiare per i propri congiunti e nemmeno il visto di ingresso per motivi familiari. Pertanto le pratiche di ricongiungimento familiare già presentate allo Sportello Unico per l'Immigrazione da cittadini rumeni e bulgari a favore dei propri familiari si intendono archiviate. L'ingresso di familiari extracomunitari di cittadini rumeni e bulgari viene disciplinato dal DPR 54/2002 e successive modifiche ed integrazioni attraverso la richiesta di un visto di ingresso alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana, senza il preventivo rilascio del nulla osta dello Sportello Unico per l'Immigrazione.

Lavoro: Decreto Flussi, nuove assunzioni e richieste
Le richieste di nulla osta al lavoro presentate nell'ambito dei decreti di programmazione dei flussi di ingresso per i lavoratori extracomunitari per l'anno 2006 per i seguenti settori: agricolo e turistico alberghiero, lavoro domestico e di assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato, nonché per lavoro stagionale devono ritenersi archiviate.
I datori di lavoro che intendano procedere all'assunzione di lavoratori rumeni e bulgari che rientrano nelle predette tipologie di lavoro dovranno, pertanto, rispettare gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro effettuando le ordinarie comunicazioni ai Centri per l'Impiego ed ai competenti Enti previdenziali ed assistenziali. I lavoratori neocomunitari dovranno richiedere la carta di soggiorno alla Questura competente, direttamente o tramite gli uffici postali.

Le richieste di nulla osta al lavoro già presentate agli Sportelli Unici per l'Immigrazione che non rientrano nelle tipologie di lavoro sopra indicate verranno automaticamente trasferite dal sistema telematico dello Sportello Unico nella procedura prevista per la gestione dei lavoratori neocomunitari.

Ai datori di lavoro verrà rilasciato il nulla osta al lavoro senza procedere alla sottoscrizione del contratto di soggiorno.