Abolito l’obbligo di richiedere il
permesso di soggiorno per il soggiorno di breve durata
L'extracomunitario
che entra in Italia per breve soggiorno, caratterizzato per visita,
affari, turismo o studio, comunque per un periodo non superiore ai tre
mesi, non avrà più l'obbligo di richiedere il
permesso di soggiorno, ma solo quello di "dichiarare" la sua presenza
all'autorità di frontiera o alla questura competente.
Resta
l'obbligo di richiedere il visto di ingresso per tutti quei Paesi i cui
cittadini sono subordinati ad effettuare tale richiesta ( vedi l'elenco
in fondo a questo documento**).
Quindi
è stato semplicemente soppresso il successivo adempimento
all'ingresso nel territorio italiano ovvero la richiesta di permesso di
soggiorno. Questo anche per motivi pratici. Infatti, considerati i
lunghi tempi di attesa previsti dalla nuova procedura , i tre mesi,
durata massima dei permessi di breve soggiorno, non sarebbero
sufficienti ad ottenere il pds.
Lo
straniero appena entrato in Italia, anche se per breve soggiorno e
anche se munito del visto di ingresso, dovrà comunque
presentare una dichiarazione o autodenuncia della
propria presenza (al valico di frontiera o alla questura), entro otto
giorni dall'ingresso. Questa dichiarazione di soggiorno deve essere
presentata con un apposito modulo .
La
circolare n. 32 del 13 giugno 2007 del Ministero dell'Interno ,
inoltre, ha stabilito che:
a) la
ricevuta della dichiarazione di soggiorno resa ai sensi dell'art. 1
L.68/2007 (soppressione dei permessi di breve durata) costituisce
titolo utile ai fini dell'iscrizione anagrafica di coloro che intendono
avviare in Italia la procedura per il riconoscimento della cittadinanza
"jure sanguinis";
b) per le
pregresse richieste di permesso di soggiorno per turismo, presentate
tramite gli Uffici Postali, la ricevuta di presentazione della istanza
rilasciata dall'Ufficio Postale costituisce idoneo documento al fine di
ottenere l'iscrizione anagrafica tesa al riacquisto della cittadinanza.
**I
cittadini dei seguenti Paesi, titolari di passaporto ordinario, sono
soggetti ad obbligo di visto:
Afghanistan, Albania,
Algeria, Angola, Antigua e Barbuda, Arabia Saudita, Armenia,
Autorità Palestinese, Azerbaijan, Bahamas, Bahrein,
Bangladesh, Barbados, Belize, Benin, Bhutan, Bielorussia, Bolivia,
Bosnia-Erzegovina, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Camerun,
Capo Verde, Centrafrica, Ciad, Cina, Colombia, Comore, Congo, Congo
(Repubblica Democratica), Corea del Nord, Costa d'Avorio, Cuba,
Dominica, Dominicana (Repubblica), Ecuador, Egitto, Emirati Arabi
Uniti, Eritrea, Etiopia, ex-Repubblica Iugoslava di Macedonia, Fiji,
Filippine, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Giamaica, Gibuti, Giordania,
Grenada, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Guyana, Haiti,
India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakistan, Kenia, Kirghizistan,
Kiribati, Kuwait, Laos, Lesotho, Libano, Liberia, Libia, Madagascar,
Malawi, Maldive, Mali, Marianne del Nord, Marocco, Marshall,
Mauritania, Mauritius, Micronesia, Myanmar, Moldova, Mongolia,
Mozambico, Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan,
Palau, Papua-Nuova Guinea, Perù, Qatar, Repubblica Federale
di Iugoslavia (Serbia e Montenegro), Ruanda, Russia, Saint Kitts e
Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Salomone, Samoa
Occidentali, Sao Tomé e Principe, Senegal, Seychelles,
Sierra Leone, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sud Africa, Sudan, Suriname,
Swaziland, Tagikistan, Taiwan (entità territoriale non
riconosciuta), Tanzania, Thailandia, Timor Orientale, Togo, Tonga,
Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Tuvalu, Ucraina,
Uganda, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.