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Permesso di soggiorno per il soggiorno di breve durata

Abolito l’obbligo di richiedere il permesso di soggiorno per il soggiorno di breve durata

 

L'extracomunitario che entra in Italia per breve soggiorno, caratterizzato per visita, affari, turismo o studio, comunque per un periodo non superiore ai tre mesi, non avrà più l'obbligo di richiedere il permesso di soggiorno, ma solo quello di "dichiarare" la sua presenza all'autorità di frontiera o alla questura competente.

Resta l'obbligo di richiedere il visto di ingresso per tutti quei Paesi i cui cittadini sono subordinati ad effettuare tale richiesta ( vedi l'elenco in fondo a questo documento**).

Quindi è stato semplicemente soppresso il successivo adempimento all'ingresso nel territorio italiano ovvero la richiesta di permesso di soggiorno. Questo anche per motivi pratici. Infatti, considerati i lunghi tempi di attesa previsti dalla nuova procedura , i tre mesi, durata massima dei permessi di breve soggiorno, non sarebbero sufficienti ad ottenere il pds.

Lo straniero appena entrato in Italia, anche se per breve soggiorno e anche se munito del visto di ingresso, dovrà comunque presentare una dichiarazione o autodenuncia della propria presenza (al valico di frontiera o alla questura), entro otto giorni dall'ingresso. Questa dichiarazione di soggiorno deve essere presentata con un apposito modulo .

La circolare n. 32 del 13 giugno 2007 del Ministero dell'Interno , inoltre, ha stabilito che:

a) la ricevuta della dichiarazione di soggiorno resa ai sensi dell'art. 1 L.68/2007 (soppressione dei permessi di breve durata) costituisce titolo utile ai fini dell'iscrizione anagrafica di coloro che intendono avviare in Italia la procedura per il riconoscimento della cittadinanza "jure sanguinis";

b) per le pregresse richieste di permesso di soggiorno per turismo, presentate tramite gli Uffici Postali, la ricevuta di presentazione della istanza rilasciata dall'Ufficio Postale costituisce idoneo documento al fine di ottenere l'iscrizione anagrafica tesa al riacquisto della cittadinanza.

 

**I cittadini dei seguenti Paesi, titolari di passaporto ordinario, sono soggetti ad obbligo di visto:

Afghanistan, Albania, Algeria, Angola, Antigua e Barbuda, Arabia Saudita, Armenia, Autorità Palestinese, Azerbaijan, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belize, Benin, Bhutan, Bielorussia, Bolivia, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Camerun, Capo Verde, Centrafrica, Ciad, Cina, Colombia, Comore, Congo, Congo (Repubblica Democratica), Corea del Nord, Costa d'Avorio, Cuba, Dominica, Dominicana (Repubblica), Ecuador, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Eritrea, Etiopia, ex-Repubblica Iugoslava di Macedonia, Fiji, Filippine, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Giamaica, Gibuti, Giordania, Grenada, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Guyana, Haiti, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakistan, Kenia, Kirghizistan, Kiribati, Kuwait, Laos, Lesotho, Libano, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Maldive, Mali, Marianne del Nord, Marocco, Marshall, Mauritania, Mauritius, Micronesia, Myanmar, Moldova, Mongolia, Mozambico, Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Palau, Papua-Nuova Guinea, Perù, Qatar, Repubblica Federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro), Ruanda, Russia, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Salomone, Samoa Occidentali, Sao Tomé e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sud Africa, Sudan, Suriname, Swaziland, Tagikistan, Taiwan (entità territoriale non riconosciuta), Tanzania, Thailandia, Timor Orientale, Togo, Tonga, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Tuvalu, Ucraina, Uganda, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.