Ricongiungimento familiare
Gli
stranieri residenti in Italia che hanno un permesso di soggiorno per
lavoro, per asilo, per studio, motivi religiosi o familiari, oppure
sono già in possesso di carta di soggiorno, possono
mantenere o riacquistare l’unità
familiare. Richiesta
di nulla osta per il ricongiungimento familiare
La
richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare va presentata,
compilando i moduli allo Sportello Unico
Immigrazione istituito presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del
Governo del luogo di dimora del richiedente. Si può
richiedere il nulla osta in favore: - del
coniuge;
- dei figli minori anche del coniuge o
nati fuori dal matrimonio
- dei figli maggiorenni
a carico, se non possono provvedere alle proprie esigenze di vita in
maniera permanente o per le loro condizioni di salute;
- dei
genitori a carico che non abbiano un adeguato sostegno familiare nel
loro Paese di origine o di provenienza.
La
richiesta deve essere corredata da documentazione comprovante:
- il reddito annuo non inferiore all'importo
dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo
familiare; per più familiari il reddito deve essere
rapportato alla composizione del nucleo stesso;
- la
disponibilità di un alloggio conforme ai parametri
dell'edilizia residenziale, mediante attestazione dell'ufficio comunale
o di certificato di idoneità igienico sanitaria rilasciato
dalla Asl;
- la certificazione anagrafica che
attesti il rapporto familiare, tradotta, legalizzata e validata
dall'autorità consolare italiana del Paese di appartenenza o
di provenienza dello straniero;
- copia del
permesso di soggiorno e della carta di soggiorno di cui si è
titolari;
- se il ricongiungimento è
richiesto per più di un figlio minore di 14 anni, il reddito
del richiedente deve essere pari o superiore al doppio dell'importo
annuo dell'assegno sociale.
Lo
straniero deve presentare i documenti che provano il rapporto di
parentela presso il Consolato italiano del proprio paese di residenza.
Al consolato verranno effettuati gli accertamenti necessari. Lo
straniero che entra in Italia con il visto d'ingresso per
ricongiungimento familiare, entro otto giorni dal suo ingresso, deve
compilare il modulo per la richiesta di permesso di soggiorno allo
Sportello Unico per l'immigrazione. La
Questura, poi, su richiesta dello Sportello Unico, si esprime sui
motivi che eventualmente non consentono il soggiorno dello straniero in
Italia. I
requisiti relativi alla disponibilità del reddito e
dell'alloggio non sono richiesti allo straniero titolare del permesso
di soggiorno per asilo politico. Figli
minori Il figlio
minore dello straniero che soggiorna in Italia regolarmente,
è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di
soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al 14° anno di
età. Al compimento del 14° anno di età
del minore viene rilasciato un permesso di soggiorno per motivi
familiari valido fino al compimento della maggiore età,
oppure una carta di soggiorno. Al compimento della maggiore
età può essere rilasciato allo straniero un
permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di
lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura.
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