Un cittadino di uno
Stato terzo, componente della famiglia di un cittadino comunitario, se
legalmente residente in uno Stato membro della Comunità
europea (basta un visto turistico in corso di validità),
può richiedere un permesso di soggiorno ed essere preso
economicamente a carico dei propri familiari.
Questo anche senza l'obbligo
di un preventivo soggiorno legale nello Stato di cui è
cittadino uno dei coniugi del nucleo familiare al quale intende
ricongiungersi. E' quanto ha stabilito una sentenza della Corte di
Giustizia europea in merito ad una richiesta di pronuncia pregiudiziale
sull'interpretazione della direttiva 73/148/CEE relativa alla
soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei
cittadini degli Stati membri all'interno della Comunità in
materia di stabilimento e di prestazione di servizi.
La questione è
stata sollevata dal ricorso di una cittadina cinese contro la decisione
di rimpatrio emessa nei suoi confronti dalla Migrationsverket:
l'Autorità svedese in materia di immigrazione. Questa
Autorità non ha riconosciuto sufficientemente provata la sua
situazione di dipendenza economica per la quale richiedeva il
ricongiungimento con il figlio, sposato con una cittadina tedesca
residente per motivi di lavoro in Svezia.
La Corte ha stabilito che la
prova della necessità di un sostegno materiale (in aggiunta
all'esibizione dei documenti e della prova del legame di parentela)
può essere fornita con qualsiasi mezzo appropriato, mentre
il mero impegno (proveniente dal cittadino comunitario o dal suo
coniuge) di assumersi a carico lo stesso familiare può non
essere considerato come comprovante l'esistenza di una situazione di
dipendenza reale da parte di quest'ultimo.