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Soggiorno del familiare di cittadino comunitario

Soggiorno del familiare di cittadino comunitario

Un cittadino di uno Stato terzo, componente della famiglia di un cittadino comunitario, se legalmente residente in uno Stato membro della Comunità europea (basta un visto turistico in corso di validità), può richiedere un permesso di soggiorno ed essere preso economicamente a carico dei propri familiari.

Questo anche senza l'obbligo di un preventivo soggiorno legale nello Stato di cui è cittadino uno dei coniugi del nucleo familiare al quale intende ricongiungersi. E' quanto ha stabilito una sentenza della Corte di Giustizia europea in merito ad una richiesta di pronuncia pregiudiziale sull'interpretazione della direttiva 73/148/CEE relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all'interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi.

La questione è stata sollevata dal ricorso di una cittadina cinese contro la decisione di rimpatrio emessa nei suoi confronti dalla Migrationsverket: l'Autorità svedese in materia di immigrazione. Questa Autorità non ha riconosciuto sufficientemente provata la sua situazione di dipendenza economica per la quale richiedeva il ricongiungimento con il figlio, sposato con una cittadina tedesca residente per motivi di lavoro in Svezia.

La Corte ha stabilito che la prova della necessità di un sostegno materiale (in aggiunta all'esibizione dei documenti e della prova del legame di parentela) può essere fornita con qualsiasi mezzo appropriato, mentre il mero impegno (proveniente dal cittadino comunitario o dal suo coniuge) di assumersi a carico lo stesso familiare può non essere considerato come comprovante l'esistenza di una situazione di dipendenza reale da parte di quest'ultimo.